Storia

Tutela giuridica dello Stemma Gentilizio

Serie "Nobiltà e Cavalleria" #06

Dopo l’avvento della costituzione repubblicana, la questione se dopo l’entrata in vigore della costituzione repubblicana ( 1° gennaio 1948 ) lo stemma gentilizio, la cui funzione era quella di identificare l’individuo come appartenente a una determinata stirpe, possa dirsi tuttora ricevere tutela giuridica positiva, si può notare che l’arme usata anche da famiglie non nobili, cioè dalle famiglie cosiddette di cittadinanza o di civiltà distinta esercitava la precisa finalità di costituire un abituale mezzo di identificazione della persona, fornendo di essa un riferimento e richiamo visivi, scopo che fa ritenere ancor oggi tale bene immateriale come meritevole di tutela secondo il vigente ordinamento giuridico, e ciò nell’ambito della tutela dei segni distintivi della persona, non diversamente dal nome e dallo pseudonimo.

L’art. 9 del codice civile dispone che “ Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7. ” L’art. 7, a propria volta, prevede che “ La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. ” Nel significato prima indicato, lo stemma, in caso di omonimia, si affianca al cognome nella funzione identificativa della persona e contribuisce perciò a precisare l’appartenenza di quella stessa persona a una determinata famiglia, distinguendola e agevolandone l’identificazione. La giurisprudenza ha ritenuto che “ mentre si può consentire alla tesi della configurazione dello stemma come un segno distintivo della personalità, si deve precisare che trattasi di un segno secondario, il quale non riceve una tutela secondo norme, che ad esso appositamente si riferiscano, ma può solo ritenersi garantito limitatamente alle ipotesi in cui il suo uso indebito possa cagionare un danno, perché idoneo a realizzare un reato, come per esempio nel caso di diffamazione, od un illecito civile, come per esempio nei casi di cui agli artt. 2043 e seguenti Cod. Civ. ” ( Cass. Civ., sez. I, sent. 13 luglio 1971, n. 2242 ). In altre parole, lo stemma non è di per sé elemento sufficiente all’identificazione della persona ma, come ulteriore elemento distintivo, concorre alla sua precisa identificazione, pertanto, a ogni persona deve essere riconosciuto l’interesse ad affermarsi non solamente come persona, ma altresì come membro di una famiglia specificamente determinata, in quanto discendente da essa. 9 Quindi, l’ordinamento giuridico tutela lo stemma alla stregua del nome, e riconosce alla persona, accanto al potere esclusivo di usare il proprio nome, anche quello di utilizzare il proprio stemma di famiglia contro l’usurpazione che altri ne faccia, per evitare la conseguente confusione familiare e il corrispondente pregiudizio che si creano in ambito sociale attraverso la falsa opinione sull’appartenenza alla stessa famiglia di un soggetto a essa affatto estraneo. Per attestare la valenza di uno stemma nobiliare, ovvero per aver certezza della sua spettanza, è necessario un decreto di un principe pretendente al trono e giurisdizionalmente accertato titolare di fons hororum anche di valenza su Ordine Cavalleresco. Può anche essere richiesto un provvedimento di sanatoria, ma solo dopo aver debitamente controllato lo stemma affinché regga a un’eventuale opposizione di terzi, poiché lo stemma ‘proprio’ identifica e personifica la famiglia esatta che porta un certo cognome, mentre lo stemma ‘altrui’ è quello che appartiene a un’aggregazione diversa dalla propria.